giovedì 15 maggio 2008

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)






L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato un atto di indirizzo utile per la redazione del DUVRI anche per gli appalti privati.

Nella Gazzetta Ufficiale italiana del 15 marzo 2008 è stata pubblicata infatti la determinazione n. 3/2008 dell'Autorità con importanti informazioni circa la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e la determinazione dei costi della sicurezza.

Interferenze
Il DUVRI va redatto solo nel caso si preveda possono verificarsi dei rischi da interferenze durante l'esecuzione dell'appalto .
Nel DUVRI non devono essere riportati pertanto i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
A titolo esemplificativo la determinazione considera interferenti i rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; i rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; i rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; i rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)-

Non è necessario il DUVRI nella mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito); per i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.
Il DUVRI non è necessario nei contratti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento in quanto l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento.

Costi della sicurezza
Per la quantificazione dei costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento al punto 4 allegato XV al testo unico.
La stima dei costi dovrà essere congrua e analitica (assolutamente non determinata quale percentuale dell'importo dell'appalto).
In fase di gara o trattativa gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta.
Anche nell'ipotesi di subappalto o subfornitura tali costi non devono subire ribassi.
Il DUVRI, se prescritto, deve far parte del contratto d'appalto.
Per visualizzare il testo della determinazione:

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