lunedì 19 maggio 2008


Appalti privati nulli se mancano i costi per la sicurezza.

Le disposizioni del Testo unico sul contenuto dei contratti.

Nei contratti privati la mancata indicazione del costo della sicurezza è causa di nullità del contratto di appalto.

Nel settore pubblico l'offerta deve indicare i costi della sicurezza propri dell'impresa ed il costo del lavoro.


L'art. 26
del decreto legislativo 81/08 prevede nuove misure ai fini della programmazione della sicurezza da parte delle imprese esecutrici, prevedendone il costo fin dal momento dell'appalto.

In base al comma 5 dell'articolo 26, la nuova disposizione si applica ai contratti di appalto disciplinati dal codice civile (articolo 1655), di subappalto (articolo 1656) e di somministrazione (articolo 1677).

In relazione a quest'ultima forma di contratto sono escluse le somministrazioni di beni e servizi essenziali.

Nei singoli contratti (privati) devono essere specificamente indicati, a pena di nullità (articolo 1418 del Codice civile), i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri legati all'appalto.

Con riferimento ai lavori pubblici, il comma 6 del nuovo Testo unico stabilisce, poi, che gli enti aggiudicatori debbano valutare che il valore economico delle offerte sia adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza.
Le offerte presentate in sede di gara devono necessariamente contenere tutte le indicazioni a riguardo.

Nessun commento: