mercoledì 21 maggio 2008

Installazione impianti:
abrogata la Legge 46/90

A decorrere dal 27 marzo 2008 è abrogata la legge n. 46 del 5 marzo 1990 e relativi decreti attuativi.
Pubblicato il Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 che la sostituisce integralmente.

Pubblicato in data 12/03/2008 sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto che alla data del 27 marzo 2008 abroga quasi tutta la Legge 46/90 e il relativo Decreto attuativo, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata.

lunedì 19 maggio 2008


Appalti privati nulli se mancano i costi per la sicurezza.

Le disposizioni del Testo unico sul contenuto dei contratti.

Nei contratti privati la mancata indicazione del costo della sicurezza è causa di nullità del contratto di appalto.

Nel settore pubblico l'offerta deve indicare i costi della sicurezza propri dell'impresa ed il costo del lavoro.


L'art. 26
del decreto legislativo 81/08 prevede nuove misure ai fini della programmazione della sicurezza da parte delle imprese esecutrici, prevedendone il costo fin dal momento dell'appalto.

In base al comma 5 dell'articolo 26, la nuova disposizione si applica ai contratti di appalto disciplinati dal codice civile (articolo 1655), di subappalto (articolo 1656) e di somministrazione (articolo 1677).

In relazione a quest'ultima forma di contratto sono escluse le somministrazioni di beni e servizi essenziali.

Nei singoli contratti (privati) devono essere specificamente indicati, a pena di nullità (articolo 1418 del Codice civile), i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri legati all'appalto.

Con riferimento ai lavori pubblici, il comma 6 del nuovo Testo unico stabilisce, poi, che gli enti aggiudicatori debbano valutare che il valore economico delle offerte sia adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza.
Le offerte presentate in sede di gara devono necessariamente contenere tutte le indicazioni a riguardo.

giovedì 15 maggio 2008

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)






L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato un atto di indirizzo utile per la redazione del DUVRI anche per gli appalti privati.

Nella Gazzetta Ufficiale italiana del 15 marzo 2008 è stata pubblicata infatti la determinazione n. 3/2008 dell'Autorità con importanti informazioni circa la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e la determinazione dei costi della sicurezza.

Interferenze
Il DUVRI va redatto solo nel caso si preveda possono verificarsi dei rischi da interferenze durante l'esecuzione dell'appalto .
Nel DUVRI non devono essere riportati pertanto i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
A titolo esemplificativo la determinazione considera interferenti i rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; i rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; i rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; i rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)-

Non è necessario il DUVRI nella mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito); per i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.
Il DUVRI non è necessario nei contratti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento in quanto l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento.

Costi della sicurezza
Per la quantificazione dei costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento al punto 4 allegato XV al testo unico.
La stima dei costi dovrà essere congrua e analitica (assolutamente non determinata quale percentuale dell'importo dell'appalto).
In fase di gara o trattativa gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta.
Anche nell'ipotesi di subappalto o subfornitura tali costi non devono subire ribassi.
Il DUVRI, se prescritto, deve far parte del contratto d'appalto.
Per visualizzare il testo della determinazione:

Oggi entra in vigore il nuovo testo unico sulla sicurezza


Da oggi 15 maggio 2008 è in vigore il decreto legislativo 81/08, il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.
Con tre deroghe: il termine per l'aggiornamento della valutazione dei rischi, l'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti i campi elettromagnetici e quella delle norme riguardanti le radiazioni ottiche.
Dopo circa 15 anni di discussioni si è arrivati a chiudere questo annoso problema di avere un unico testo sulla sicurezza sul lavoro.
Il decreto da una parte semplifica alcune procedure ed adempimenti e dall’altra migliora alcune tra le principali norme sulla sicurezza.
Le vecchie norme degli anni 50, i DPR 547/164/303 vengono abrogati, anche il D. Lgs. 626/94 dopo circa 15 anni di vita viene abrogato.
Probabilmente il termine "626" resterà ancora in uso per molto tempo, non sarà facile abituarsi a dire decreto legislativo 81 del 2008, o Testo Unico sulla Sicurezza.
Anche la direttiva cantieri in Italia recepita con il D. Lgs. 494/96 è stata abrogata, così come il decreto sulla cartellonistica, sulle vibrazioni, ecc..

Per scaricare il testo completo in PDF del decreto comprensivo degli allegati:

http://www.download.ance.it/sic/Dlgs_81_08.pdf

lunedì 5 maggio 2008

Presentazione

Questo è il blog di Pietro Peperoni.
Sono graditi post attinenti l'ingegneria civile e la sicurezza sul lavoro.
Skype e-mail: 2pstudium@gmail.com