venerdì 18 luglio 2008



Scende il numero degli incidenti sul lavoro nel 2007.
Lo rivela il rapporto annuale INAIL 2007 presentato dal ministro del Welfare Maurizio Sacconi. Al 30 aprile 2008 (data di rilevazione ufficiale), il bilancio infortunistico dell'INAIL si presenta, infatti, statisticamente più favorevole rispetto a quello dell'anno precedente, sia per l'andamento generale del fenomeno, sia soprattutto in relazione alle morti bianche. Sono 912.615 le denunce di infortuni registrate: circa 15.500 casi in meno rispetto al 2006, con una flessione dell'1,7% (superiore, dunque, al -1,3% che si era registrato nell'anno precedente). Il calo risulta più significativo alla luce del fatto che nel 2007 il numero degli occupati (fonte ISTAT) è cresciuto dell'1%; in termini relativi, il miglioramento reale è, dunque, del 2,7%.
Per quanto riguarda i casi mortali la diminuzione è pari al -12,8%. Le morti bianche denunciate sono state 1.170, 171 in meno rispetto ai 1.341 dell'anno precedente. Il dato è, però, ancora provvisorio. Sulla base delle stime previsionali effettuate e dell'andamento delle denunce pervenute negli ultimi mesi, infatti, il numero definitivo degli infortuni mortali dovrebbe attestarsi intorno ai 1.210 casi. La flessione del fenomeno si registra in maniera rilevante sia in Agricoltura (-21%) che nell'Industria e Servizi (-12%). C'è da rilevare, invece, un aumento di 2 casi (da 12 a 14) per i Dipendenti Statali. Oltre la metà delle morti bianche (52,1%) sono avvenute sulla strada: tra queste c'è distinguere quelle occorse nell'esercizio di un'attività lavorativa e quelle "in itinere", cioè nel tragitto casa-lavoro. In particolare gli infortuni mortali avvenuti in occasione di lavoro, fanno registrare una diminuzione del 18,1% rispetto all'anno precedente e del 30,1% nel periodo 2001-2007; mentre quelli in itinere sono aumentati dell'8% rispetto al 2006 (da 274 a 296 casi).

Maglia nera al Nord industrializzato. Oltre il 60% degli infortuni è concentrato nel Nord industrializzato: nel Nord-Est, in particolare, sono stati denunciati nel 2007 quasi 299mila casi, un terzo del totale nazionale. In generale, comunque, l'analisi territoriale evidenzia come la riduzione degli infortuni ha riguardato praticamente tutte le regioni italiane, ad esclusione della Sicilia (+4,1%), del Lazio, della Calabria e della Provincia autonoma di Bolzano (dove, peraltro, si realizzano incrementi inferiori al mezzo punto percentuale). Per ripartizione geografica si distingue il Sud con un calo del 3,3%, seguito dal Nord-Est (-2,2%) e dal Nord Ovest (-1,6%). Più contenuto il calo al Centro (-1,1%), mentre in controtendenza l'andamento delle Isole (+2,4%), derivante esclusivamente dal sostenuto incremento della Sicilia.
Aumentano gli infortuni dei lavoratori stranieri. Per quanto riguarda i lavoratori stranieri il dato infortunistico è in controtendenza rispetto all'andamento generale del fenomeno. Si registra, infatti, un incremento degli infortuni sul lavoro dell'8,7% rispetto all'anno precedente (oltre 140mila denunce contro le 129mila del 2006). In particolare l'aumento è stato considerevole tra i migranti dei Paesi U.E. (quasi il 150% in più), dovuto all'ingresso dal 1 gennaio 2007 di Romania e Bulgaria nella Comunità Europea. Una quota consistente degli infortuni si concentra in attività di tipo industriale. Al primo posto il settore Costruzioni, che registra oltre 20mila denunce l'anno, pari al 14,5% del complesso di tutti gli infortuni afferenti agli stranieri. In questo settore è elevato anche il numero delle morti (sebbene in flessione nel triennio) con 39 casi nel 2007, quasi 1 decesso su 4 dell'Industria e Servizi. Per quanto riguarda i paesi d origine Marocco, Romania e Albania sono i Paesi maggiormente colpiti dal fenomeno, col 40% delle denunce e il 47% dei casi mortali. In particolare la Romania con quasi 18mila casi si pone al secondo posto (dopo il Marocco) nella graduatoria delle denunce e al primo di quella relativa ai casi mortali, con 41 morti bianche nel 2007.

Il 57% degli infortuni concentrato in sole 18mila aziende. Nel 2006 le aziende che non hanno subito alcun infortunio nel corso dell'anno sono la stragrande maggioranza: ben il 92,4% del totale (quasi 3,5 milioni di aziende su un totale di oltre 3,7 milioni); quelle che denunciano almeno un infortunio all'anno sono appena al 7,6% del totale (280 mila aziende circa). La lettura del fenomeno, in termini di numero di eventi infortunistici, mette in evidenza, quale aspetto più significativo, come degli 836mila infortuni denunciati nel 2006 dalle aziende dell'Industria e Servizi, più della metà, 477mila infortuni (pari al 57% del totale) si concentrano in sole 18mila aziende. Già operando una prima distinzione fra aziende artigiane e aziende industriali, si riscontra che le aziende che non subiscono alcun infortunio nell'anno sono percentualmente superiori fra le artigiane (93,0%) rispetto a quelle industriali (91,9%); e questo vale anche per il caso di un solo infortunio denunciato (5,8% per le artigiane e 5,1% per le industriali). Le percentuali si capovolgono già a partire da 2 infortuni denunciati, dove la quota di aziende industriali diventa superiore a quella delle artigiane (1,3% contro 0,9%). La forbice, tra le due tipologie di azienda, tende a crescere sensibilmente fino al massimo che si riscontra nella classe "5 infortuni e oltre" che risulta enormemente più elevato nelle aziende industriali (0,82%) rispetto a quelle artigiane (0,03%).
Nell'U.E l'Italia al di sotto di Spagna Francia e Germania. Sulla base dei tassi di incidenza relativi agli infortuni in complesso forniti da Eurostat, viene confermata, anche nel 2005 (ultimo anno reso disponibile) la favorevole posizione dell'Italia rispetto alla media europea. Il nostro Paese presenta, infatti, un indice pari a 2.900 infortuni per 100.000 occupati, al di sotto sia del valore riscontrato per Euro-Area (3.545), sia per quello della U.E. dei 15 (3.098); la graduatoria risultante dalle statistiche armonizzate, colloca l'Italia ben al di sotto quindi di Paesi assimilabili al nostro come Spagna, Francia e Germania.
Per i casi mortali l'Italia, invece, con un indice nazionale di 2,6 decessi per 100.000 occupati, si colloca, sempre per il 2005, al di sopra del dato rilevato per i 15 Stati membri (2,3), ma praticamente in linea con quello registrato nell'Euro-Area (2,5), che comprende Paesi più omogenei al nostro sia dal punto di vista dei sistemi assicurativi, sia di quello della omogeneità e completezza dei dati.

Fonte: INAIL

mercoledì 4 giugno 2008




Le modifiche introdotte dall’art. 26 del testo unico sulla sicurezza rivoluzionano gli adempimenti prima previsti dal vecchio art. 7 dell’abrogato D.Lgs. n. 626/1994.

L’art. 7, D.Lgs. n. 626/1994, «Contratto di appalto o contratto d’opera», rappresentava, ancora prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 123/2007 e poi dal testo unico, lo strumento principale per la gestione dei rischi e la promozione della cooperazione e del coordinamento da parte del committente.
L’art. 26 del testo unico ha introdotto l’obbligo di elaborare a cura del committente un «unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze», il legislatore ha esteso così l’onere della forma scritta a qualsiasi situazione lavorativa in cui vengono affidate attività a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno di un’azienda.
Viene precisato inoltre che «tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera» ed essendo «unico» ragionevolmente non può essere effettuato da soggetti diversi dal committente, anche in funzione della inequivocabile definizione di “committente” data dal testo unico stesso. La circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 14 novembre 2007, n. 24, ha precisato inoltre che il DUVRI deve essere un documento «dinamico », essendo praticamente impossibile, in fase contrattuale, avere a disposizione tutte le informazioni necessarie.
Il DUVRI dovrà comprendere anche l’informativa sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro e la verifica dell’idoneità tecnico professionale.
Quest’ultima andrebbe effettuata, in realtà, già in fase di prequalifica dei fornitori, ancora prima di stipulare il contratto, ma è fattibile acquisire i documenti richiesti prima dell’inizio dei lavori inserendo la loro eventuale assenza o incompletezza tra i motivi di risoluzione del contratto o di applicazione delle penali.
Sempre nel contratto, dovrebbero essere indicati i costi riconosciuti all’impresa o al lavoratore autonomo per la sicurezza e definito il ruolo dell’incaricato del committente per la compilazione del DUVRI. L’incaricato dovrebbe avere, inoltre, funzioni di coordinamento e di sorveglianza sui comportamenti delle imprese, pur senza ingerire nell’autonomia decisionale e organizzativa che compete al datore di lavoro delle imprese stesse.
IL DUVRI dovrà essere necessariamente modulato, caso per caso, in base alla complessità dell’appalto, tenuto conto che lo spirito del legislatore è quello di ravvicinare l’art. 26 al modello gestionale previsto per i cantieri.

mercoledì 21 maggio 2008

Installazione impianti:
abrogata la Legge 46/90

A decorrere dal 27 marzo 2008 è abrogata la legge n. 46 del 5 marzo 1990 e relativi decreti attuativi.
Pubblicato il Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 che la sostituisce integralmente.

Pubblicato in data 12/03/2008 sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto che alla data del 27 marzo 2008 abroga quasi tutta la Legge 46/90 e il relativo Decreto attuativo, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata.

lunedì 19 maggio 2008


Appalti privati nulli se mancano i costi per la sicurezza.

Le disposizioni del Testo unico sul contenuto dei contratti.

Nei contratti privati la mancata indicazione del costo della sicurezza è causa di nullità del contratto di appalto.

Nel settore pubblico l'offerta deve indicare i costi della sicurezza propri dell'impresa ed il costo del lavoro.


L'art. 26
del decreto legislativo 81/08 prevede nuove misure ai fini della programmazione della sicurezza da parte delle imprese esecutrici, prevedendone il costo fin dal momento dell'appalto.

In base al comma 5 dell'articolo 26, la nuova disposizione si applica ai contratti di appalto disciplinati dal codice civile (articolo 1655), di subappalto (articolo 1656) e di somministrazione (articolo 1677).

In relazione a quest'ultima forma di contratto sono escluse le somministrazioni di beni e servizi essenziali.

Nei singoli contratti (privati) devono essere specificamente indicati, a pena di nullità (articolo 1418 del Codice civile), i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri legati all'appalto.

Con riferimento ai lavori pubblici, il comma 6 del nuovo Testo unico stabilisce, poi, che gli enti aggiudicatori debbano valutare che il valore economico delle offerte sia adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza.
Le offerte presentate in sede di gara devono necessariamente contenere tutte le indicazioni a riguardo.

giovedì 15 maggio 2008

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)






L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato un atto di indirizzo utile per la redazione del DUVRI anche per gli appalti privati.

Nella Gazzetta Ufficiale italiana del 15 marzo 2008 è stata pubblicata infatti la determinazione n. 3/2008 dell'Autorità con importanti informazioni circa la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e la determinazione dei costi della sicurezza.

Interferenze
Il DUVRI va redatto solo nel caso si preveda possono verificarsi dei rischi da interferenze durante l'esecuzione dell'appalto .
Nel DUVRI non devono essere riportati pertanto i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
A titolo esemplificativo la determinazione considera interferenti i rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; i rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; i rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; i rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)-

Non è necessario il DUVRI nella mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito); per i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.
Il DUVRI non è necessario nei contratti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento in quanto l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento.

Costi della sicurezza
Per la quantificazione dei costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento al punto 4 allegato XV al testo unico.
La stima dei costi dovrà essere congrua e analitica (assolutamente non determinata quale percentuale dell'importo dell'appalto).
In fase di gara o trattativa gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta.
Anche nell'ipotesi di subappalto o subfornitura tali costi non devono subire ribassi.
Il DUVRI, se prescritto, deve far parte del contratto d'appalto.
Per visualizzare il testo della determinazione:

Oggi entra in vigore il nuovo testo unico sulla sicurezza


Da oggi 15 maggio 2008 è in vigore il decreto legislativo 81/08, il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.
Con tre deroghe: il termine per l'aggiornamento della valutazione dei rischi, l'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti i campi elettromagnetici e quella delle norme riguardanti le radiazioni ottiche.
Dopo circa 15 anni di discussioni si è arrivati a chiudere questo annoso problema di avere un unico testo sulla sicurezza sul lavoro.
Il decreto da una parte semplifica alcune procedure ed adempimenti e dall’altra migliora alcune tra le principali norme sulla sicurezza.
Le vecchie norme degli anni 50, i DPR 547/164/303 vengono abrogati, anche il D. Lgs. 626/94 dopo circa 15 anni di vita viene abrogato.
Probabilmente il termine "626" resterà ancora in uso per molto tempo, non sarà facile abituarsi a dire decreto legislativo 81 del 2008, o Testo Unico sulla Sicurezza.
Anche la direttiva cantieri in Italia recepita con il D. Lgs. 494/96 è stata abrogata, così come il decreto sulla cartellonistica, sulle vibrazioni, ecc..

Per scaricare il testo completo in PDF del decreto comprensivo degli allegati:

http://www.download.ance.it/sic/Dlgs_81_08.pdf

lunedì 5 maggio 2008

Presentazione

Questo è il blog di Pietro Peperoni.
Sono graditi post attinenti l'ingegneria civile e la sicurezza sul lavoro.
Skype e-mail: 2pstudium@gmail.com