domenica 13 giugno 2010


LA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA SOSTITUISCE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER IMPIANTI SPROVVISTI INSTALLATI PRIMA DEL 27 MARZO 2008
In materia di sicurezza degli impianti, il nuovo Dm 37/2008, all'articolo 7, comma 6, prevede che nel caso in cui la «dichiarazione di conformità» di cui ai commi precedenti non sia più reperibile o non sia mai stata prodotta dalle imprese installatrici (ferme restando, per queste ultime, la responsabilità pecuniaria prevista dall'articolo 15 del Dm in esame), tale documento venga sostituito da una «dichiarazione di rispondenza», purché si tratti di impianti installati antecedentemente il 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del Dm medesimo). La «dichiarazione di rispondenza» si differenzia dalla «dichiarazione di conformità» principalmente per quanto riguarda i soggetti competenti a rilasciarla. Può, infatti, essere redatta, previo incarico da parte del proprietario dell'immobile e a seguito di sopralluoghi e accertamenti tecnici: o da un professionista abilitato e iscritto all'albo professionale, secondo le specifiche competenze tecniche richieste in relazione al singolo impianto; oppure, per gli impianti diversi da quelli indicati nell'articolo 5, comma 2, del Dm in esame, da un soggetto che da almeno cinque anni è responsabile tecnico di un'impresa abilitata a operare nel settore tecnico a cui si riferisce l'impianto (indipendentemente da ogni considerazione relativa all'impresa installatrice).Per quanto concerne il contenuto specifico che la «dichiarazione di rispondenza» deve avere, il Dm 37/2008, a differenza di quanto fatto per la «dichiarazione di conformità» tramite gli Allegati I e II, non fornisce un preciso modello da seguire. È verosimile, pertanto, ritenere che i soggetti abilitati a rilasciare le «dichiarazioni di rispondenza» possano prendere a riferimento l'Allegato II, previsto per i casi in cui la «dichiarazione di conformità» anziché essere resa direttamente dall'impresa installatrice, venga rilasciata successivamente dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto.

Allegato II Dm 37/2008
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE

Fac-simile ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici

Il sottoscritto ...............……..................................................................................................…………......
qualifica …………………………………………………………………...………………………………………..
responsabile dell’Ufficio tecnico interno dell’impresa non installatrice (ragione sociale) …………………
.............................................................………..........................................................................................
operante nel settore ............................................................. con sede in via ......................................….
........................ n. ................ comune ............................... (prov. ............................) tel. ............……….
fax .......................................... E-mail box ………………………………@................................................
esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) .................................…….........................………........
............................................................................................................................................………...........
inteso come: 􀀀 nuovo impianto 􀀀 trasformazione 􀀀 ampliamento 􀀀manutenzione
straordinaria
􀀀 altro ….....................................................................…………………………………………….……….
installato nei locali siti nel comune di .................................................................... (prov. ......................)
via ...................................................................... n. ................ scala .......... piano .......... interno ............
di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) ......................……...................................
..................................................................................................................................................................
in edificio adibito dall’impresa non installatrice ad uso:
􀀀 industriale 􀀀 civile 􀀀 commerciale 􀀀 altri usi;
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla
regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli
usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare:
􀀀 rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da (1) ……………………………………………………..;
􀀀 seguito la norma tecnica applicabile all’impiego (2) .............................................................................
..................................................................................................................................................................
􀀀 installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
􀀀 controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le
verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
Allegati obbligatori:
􀀀 progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (3);
􀀀 relazione con tipologie dei materiali utilizzati (4);
􀀀 schema di impianto realizzato (5);
􀀀 riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (6);
Allegati facoltativi (7):
.......................................................................
.......................................................................
DECLINA
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di
terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

domenica 9 maggio 2010

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Il 26 aprile 2010 entra definitivamente in vigore l'obbligo di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro

Informativa riguardante le implicanze per le Aziende derivanti dall'entrata in vigore del Titolo VIII, Capo V (articoli dal 213 al 220) del D.Lgs. 81/2010 Cartelli di avvertimento

Generalità ed entrata in vigore

Il 26 aprile 2010 entrerà in vigore l'obbligo per le Aziende di valutare i rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche artificiali dei lavoratori, con particolare attenzione ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

COSA SONO LE RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI ("ROA")

Le radiazioni ottiche artificiali ("ROA") sono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm.

Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette (quelle con lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm), radiazioni visibili (quelle con lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm) e radiazioni infrarosse (quelle con lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm):

Spettro delle radiazioni ottiche

Alle radiazioni ottiche artificiali appartengono altresì le radiazioni laser, ovvero quelle prodotte da dispositivi laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione), caratterizzate da una sola lunghezza d'onda, fascio di elevata densità di energia altamente direzionali.

Effetti sulla salute

I principali rischi per l'uomo derivanti da un'eccessiva esposizione a radiazioni ottiche riguardano essenzialmente due organi bersaglio, l'occhio in tutte le sue parti (cornea, cristallino e retina) e la cute.

Come per le radiazioni ionizzanti, i danni procurati a tali organi possono avere un ben preciso rapporto di causa-effetto, cioè è possibile stimare una dose soglia affinché il danno si manifesti (effetto deterministico), oppure può non esserci una correlazione tra causa ed effetto (effetto stocastico).

Non tutte le lunghezze d'onda appartenenti alle radiazioni ottiche, inoltre, hanno gli stessi effetti su occhio e cute:

RADIAZIONE OTTICA ARTIFICIALE RISCHI/PATOLOGIE/EFFETTI SULL'OCCHIO RISCHI/PATOLOGIE/EFFETTI SULLA CUTE
ULTRAVIOLETTO
  • fotocheratocongiuntivite (UVB-UVC)
  • cataratta fotochimica (UVB)
  • eritema (UVB-UVC) sensibilizzazione (UVA-UVB)
  • fotoinvecchiamento (UVC-UVB-UVA)
  • cancerogenesi (UVB-UVA)
VISIBILE
  • fotoretinite (in particolare da luce blu, 380-550 nm)
  • fotodermatosi
INFRAROSSO
  • ustioni corneali (IRC-IRB)
  • cataratta termica (IRB-IRA)
  • danno termico retinico (IRA)
  • vasodilatazione
  • Eritema
  • ustioni

Nel caso in cui la sorgente luminosa sia rappresentata da un laser, gli effetti sopra riportati risultano, nella maggior parte dei casi, amplificati e spesso irreversibili.

Questo è dovuto alle caratteristiche che un fascio laser possiede: anche per questo si parla spesso di rischi indiretti da laser, come incendi ed esplosioni.

Incidenza di infortuni e malattie professionali

E' molto difficile avere stime attendibili sull'incidenza di infortuni professionali e malattie professionali dovuti all'esposizione a radiazioni ottiche artificiali.

Ciò in relazione a due ragioni principali: la prima è che, a parte alcune eccezioni (eritema o ustioni), gli effetti non sono immediatamente riscontrabili; la seconda è che ogni giorno ciascuno di noi è esposto alla luce, sia artificiale che solare, in dosi difficilmente quantificabili e secondo modalità (luce diretta o diffusa) estremamente disomogenee.

In ogni caso, patologie come i tumori della pelle, tra cui il melanoma, sono ormai da tutti riconosciute fortemente dipendenti dall'esposizione a radiazione ottica ultravioletta.

Nel caso dei laser, invece, le lesioni si manifestano molto più velocemente ed è per questo che, nel loro utilizzo, il personale è tradizionalmente più cauto (e, di solito, anche più formato) e gli incidenti meno probabili.

Quali sono le possibili sorgenti di radiazioni ottiche artificiali presenti nelle aziende?

Le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali presenti nelle attività lavorative sono molteplici.

Nella tabella seguente si indica un elenco NON esaustivo dei principali campi di applicazione:

RADIAZIONE OTTICA ARTIFICIALE SORGENTI "INCOERENTI" SORGENTI "COERENTI" (LASER)
ULTRAVIOLETTO
  • Sterilizzazione
  • Essiccazione inchiostri, vernici
  • Fotoincisione
  • Controlli difetti di fabbricazione
  • Lampade per uso medico (es.: fototerapia dermatologica) e/o estetico (abbronzatura) e/o di laboratorio
  • Luce pulsata - TPL
  • Saldatura ad arco / al laser

VISIBILE
  • Sorgenti di illuminazione artificiale (lampade ad alogenuri metallici, al mercurio)
  • Lampade per uso medico (fototerapia neonatale e dermatologica)
  • Lampade per uso estetico
  • Luce pulsata - TPL (Intense Pulsed Light)
  • Saldatura

INFRAROSSO
  • Riscaldatori radianti
  • Forni di fusione metalli e vetro
  • Cementerie
  • Lampade per riscaldamento a incandescenza
  • Dispositivi militari per la visione notturna
  • Applicazioni mediche e mediche per uso estetico
  • Applicazioni per solo uso estetico (depilazione)
  • Telecomunicazioni, informatica
  • Lavorazioni di materiali (taglio, saldatura, marcatura e incisione)
  • Metrologia e misure
  • Applicazioni nei laboratori di ricerca
  • Beni di consumo (lettori CD e "bar code") e intrattenimento (laser per discoteche e concerti)
  • Lettori ottici (casse centri commerciali, ecc.)

La valutazione dei rischi

Come precedentemente indicato, il Datore di lavoro deve effettuare una valutazione dei rischi da esposizione a radiazioni ottiche di origine artificiale.

Tale valutazione deve essere basata su livelli successivi e progressivi di approfondimento e di quantificazione/stima:

  • identificazione delle possibili sorgenti di rischio: anagrafica e requisiti tecnici delle apparecchiature impiegate (forniti dal Fabbricante);
  • valutazione delle modalità espositive: in particolare, devono essere individuate le tipologie di sorgenti, le modalità di impiego ed i luoghi in cui queste sono operanti, acquisendo i "layout" e/o le planimetrie dove sono installate le sorgenti. Per poter valutare l'effettiva esposizione al rischio dei lavoratori è indispensabile acquisire anche i tempi, le distanze e le modalità di esposizione per le sorgenti non coerenti, mentre per quelle laser è importante verificare anche eventuali fenomeni di riflessione;
  • esecuzione di misurazioni strumentali: nel caso non siano disponibili i dati del Fabbricante o non vi siano riferimenti a standard tecnici specifici riconosciuti, è necessario effettuare delle misure strumentali secondo le indicazioni fornite da norme tecniche specifiche di letteratura;
  • confronto con i valori limite: i risultati acquisiti dalle fasi precedenti (dai dati dei produttori, dai dati di bibliografia, da misure strumentali) devono essere confrontati con i valori limite previsti nell'Allegato XXXVII del DLgs. 81/2008 per stabilire il possibile superamento o meno di tali valori.

Il primo livello di valutazione indicato può essere definito come l' "analisi preliminare" in cui il Datore di lavoro decide sull'esistenza o meno del rischio.

Qualora il rischio risultasse sostanzialmente trascurabile, nel Documento di valutazione del rischio il Datore di lavoro può includere una "giustificazione" per la quale, data la natura e l'entità dei rischi connessi a esposizione a radiazioni ottiche artificiali, non e' stata necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.

Il secondo livello di valutazione indicato può essere definito come la "stima dell'esposizione" in cui si valutano strumentalmente e metodologicamente i livelli di radiazioni ottiche artificiali a cui sono esposti i lavoratori.

















Il Ministero delLavoro ha reso disponibile il testo aggiornato (aprile 2010) del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico della Sicurezza).

Il testo è coordinato con le modifiche apportate dall'art. 6 comma 9-ter della Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 ("mille proroghe").
Il testo, che riporta le sanzioni a margine di ciascun articolo, è stato redatto "ad uso degli ispettori" del lavoro.
Il "testo coordinato" è inoltre corredato dalle note ufficiali pubblicate dal Ministero.

http://www.amblav.it/download/Testo-Unico-DLgs812008_01042010.pdf