
Le modifiche introdotte dall’art. 26 del testo unico sulla sicurezza rivoluzionano gli adempimenti prima previsti dal vecchio art. 7 dell’abrogato D.Lgs. n. 626/1994.
L’art. 7, D.Lgs. n. 626/1994, «Contratto di appalto o contratto d’opera», rappresentava, ancora prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 123/2007 e poi dal testo unico, lo strumento principale per la gestione dei rischi e la promozione della cooperazione e del coordinamento da parte del committente.
L’art. 26 del testo unico ha introdotto l’obbligo di elaborare a cura del committente un «unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze», il legislatore ha esteso così l’onere della forma scritta a qualsiasi situazione lavorativa in cui vengono affidate attività a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno di un’azienda.
Viene precisato inoltre che «tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera» ed essendo «unico» ragionevolmente non può essere effettuato da soggetti diversi dal committente, anche in funzione della inequivocabile definizione di “committente” data dal testo unico stesso. La circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 14 novembre 2007, n. 24, ha precisato inoltre che il DUVRI deve essere un documento «dinamico », essendo praticamente impossibile, in fase contrattuale, avere a disposizione tutte le informazioni necessarie.
Il DUVRI dovrà comprendere anche l’informativa sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro e la verifica dell’idoneità tecnico professionale.
Quest’ultima andrebbe effettuata, in realtà, già in fase di prequalifica dei fornitori, ancora prima di stipulare il contratto, ma è fattibile acquisire i documenti richiesti prima dell’inizio dei lavori inserendo la loro eventuale assenza o incompletezza tra i motivi di risoluzione del contratto o di applicazione delle penali.
Sempre nel contratto, dovrebbero essere indicati i costi riconosciuti all’impresa o al lavoratore autonomo per la sicurezza e definito il ruolo dell’incaricato del committente per la compilazione del DUVRI. L’incaricato dovrebbe avere, inoltre, funzioni di coordinamento e di sorveglianza sui comportamenti delle imprese, pur senza ingerire nell’autonomia decisionale e organizzativa che compete al datore di lavoro delle imprese stesse.
IL DUVRI dovrà essere necessariamente modulato, caso per caso, in base alla complessità dell’appalto, tenuto conto che lo spirito del legislatore è quello di ravvicinare l’art. 26 al modello gestionale previsto per i cantieri.
L’art. 7, D.Lgs. n. 626/1994, «Contratto di appalto o contratto d’opera», rappresentava, ancora prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 123/2007 e poi dal testo unico, lo strumento principale per la gestione dei rischi e la promozione della cooperazione e del coordinamento da parte del committente.
L’art. 26 del testo unico ha introdotto l’obbligo di elaborare a cura del committente un «unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze», il legislatore ha esteso così l’onere della forma scritta a qualsiasi situazione lavorativa in cui vengono affidate attività a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno di un’azienda.
Viene precisato inoltre che «tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera» ed essendo «unico» ragionevolmente non può essere effettuato da soggetti diversi dal committente, anche in funzione della inequivocabile definizione di “committente” data dal testo unico stesso. La circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 14 novembre 2007, n. 24, ha precisato inoltre che il DUVRI deve essere un documento «dinamico », essendo praticamente impossibile, in fase contrattuale, avere a disposizione tutte le informazioni necessarie.
Il DUVRI dovrà comprendere anche l’informativa sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro e la verifica dell’idoneità tecnico professionale.
Quest’ultima andrebbe effettuata, in realtà, già in fase di prequalifica dei fornitori, ancora prima di stipulare il contratto, ma è fattibile acquisire i documenti richiesti prima dell’inizio dei lavori inserendo la loro eventuale assenza o incompletezza tra i motivi di risoluzione del contratto o di applicazione delle penali.
Sempre nel contratto, dovrebbero essere indicati i costi riconosciuti all’impresa o al lavoratore autonomo per la sicurezza e definito il ruolo dell’incaricato del committente per la compilazione del DUVRI. L’incaricato dovrebbe avere, inoltre, funzioni di coordinamento e di sorveglianza sui comportamenti delle imprese, pur senza ingerire nell’autonomia decisionale e organizzativa che compete al datore di lavoro delle imprese stesse.
IL DUVRI dovrà essere necessariamente modulato, caso per caso, in base alla complessità dell’appalto, tenuto conto che lo spirito del legislatore è quello di ravvicinare l’art. 26 al modello gestionale previsto per i cantieri.